Sentenza 152/1982 (ECLI:IT:COST:1982:152)
Massima numero 11566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/07/1982; Decisione del
09/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 152/82 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO A DOMICILIO - LEGGE INTERPRETATIVA DI LEGGE PRECEDENTE CONTESTUALMENTE CENSURATA PER DIFFORMITA' DEI TESTI APPROVATI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 152/82 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO A DOMICILIO - LEGGE INTERPRETATIVA DI LEGGE PRECEDENTE CONTESTUALMENTE CENSURATA PER DIFFORMITA' DEI TESTI APPROVATI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dai lavori preparatori si desume univocamente che le disposizioni impugnate sono state elaborate al preciso scopo di rispettare e non gia` di violare il principio dell'irretroattivita` della legge penale. Esse infatti hanno voluto rimediare ad un refuso di stampa per effetto del quale risultano difformi i testi, approvati dalle due Camere, della disposizione "interpretata", sostituendo solo per il futuro, ma mantenendo inalterata per il passato, la dizione ricavabile dal testo promulgato. Nella sostanza, al di la` dell'intitolazione, non si e` registrata alcuna ipotesi di interpretazione autentica, propria od impropria che fosse, come del resto e` dimostrato dal fatto della compresenza, anche nella piu` recente giurisprudenza della Cassazione, di interpretazioni diverse e contrastanti della legge precedente. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3 l. 16 dicembre 1980, n. 858). - cfr. SS. nn. 9/1959, 134/1969
Dai lavori preparatori si desume univocamente che le disposizioni impugnate sono state elaborate al preciso scopo di rispettare e non gia` di violare il principio dell'irretroattivita` della legge penale. Esse infatti hanno voluto rimediare ad un refuso di stampa per effetto del quale risultano difformi i testi, approvati dalle due Camere, della disposizione "interpretata", sostituendo solo per il futuro, ma mantenendo inalterata per il passato, la dizione ricavabile dal testo promulgato. Nella sostanza, al di la` dell'intitolazione, non si e` registrata alcuna ipotesi di interpretazione autentica, propria od impropria che fosse, come del resto e` dimostrato dal fatto della compresenza, anche nella piu` recente giurisprudenza della Cassazione, di interpretazioni diverse e contrastanti della legge precedente. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3 l. 16 dicembre 1980, n. 858). - cfr. SS. nn. 9/1959, 134/1969
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte