Ordinanza 154/1982 (ECLI:IT:COST:1982:154)
Massima numero 14551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  09/07/1982;  Decisione del  09/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 154/82. COMUNITA' EUROPEE - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLAMENTI COMUNITARI - ZUCCHERI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI EMANATE IN APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI CONTENENTI NORME INTESE AD EVITARE ACCAPARRAMENTI DI ZUCCHERO, IN PREVISIONE DI AUMENTI DI PREZZO - ASSUNTA VIOLAZIONE DI NORMATIVA COMUNITARIA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA - REGOLAMENTO COMUNITARIO SUPERVENIENS E SUA APPLICAZIONE RETROATTIVA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10 e 11 Cost. - del decreto legge 8 luglio 1974, n. 255, poi convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 352, con cui veniva stabilito - in applicazione dei regolamenti comunitari del 5 aprile 1974, n. 834, e del 14 giugno 1974, n. 495, contenenti disposizioni intese ad evitare accaparramenti di zucchero, in previsione di un aumento di prezzo, e che imponevano, tra l'altro, a tutti coloro che detenessero quella merce in Italia alle ore zero del 1 luglio 1974, l'obbligo di denuncia delle giacenze superiori a cinquecento chilogrammi - che i detti detentori versassero alla Cassa conguaglio zucchero una somma da redistribuire, sotto forma di contributo, ai produttori di barbabietole; questioni prospettate sotto il profilo che tale decreto legge violasse il principio di uguaglianza in quanto disponeva lo stesso trattamento per soggetti che si trovavano in situazioni economiche diverse, quali i produttori di zuccheri e le industrie utilizzatrici, ed inoltre contrastasse con l'art. 5 del Trattato CEE, prescrivente agli Stati membri di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, in quanto attuativa di una norma comunitaria, quale l'art. 6 del citato regolamento n. 834 del 1974, gia' dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee (per non essere state fissate con essa - in violazione dell'art. 37, n. 2, del regolamento consigliare 18 dicembre 1967, n. 1009 - chiare regole sostanziali di base idonee a calcolare la misura del contributo, e per non essere state indicate le categorie dei soggetti obbligati, in particolare non distinguendosi tra produttori di zucchero e industrie utilizzatrici). Il regolamento della Commissione CEE del 5 dicembre 1977, n. 2680 (in G.U. delle Comunita' Europee del 6 dicembre 1977, L. 312/6) ha infatti sostituito l'art. 6 del citato regolamento n. 834 del 1974, esonerando dall'obbligo di contributo le industrie utilizzatrici di zucchero relativamente alle scorte di esrcizio, definite come tali le giacenze necessarie ad un'attivita' normale di quattro settimane (art. 1, quarto comma), ed esso e' applicabile, secondo quanto stabilito nel suo art. 2, a decorrere dal 10 aprile 1974, per cui e' necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto delle norme comunitarie sopravvenute o non considerate nelle ordinanze di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte