Ordinanza 157/1982 (ECLI:IT:COST:1982:157)
Massima numero 14259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
20/07/1982; Decisione del
20/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 157/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE - OMESSA PREVISIONE DELL'AVVENUTA RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA' DEL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - NON PUNIBILITA' DELLA VIOLAZIONE, MEDIANTE ABBANDONO DEL DOMICILIO, DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI ALLA QUALITA' DI CONIUGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITA' DEI CONIUGI E TUTELA DELLA FAMIGLIA - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELLA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 157/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE - OMESSA PREVISIONE DELL'AVVENUTA RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA' DEL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - NON PUNIBILITA' DELLA VIOLAZIONE, MEDIANTE ABBANDONO DEL DOMICILIO, DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI ALLA QUALITA' DI CONIUGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITA' DEI CONIUGI E TUTELA DELLA FAMIGLIA - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELLA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. - dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilita' del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, e del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, cit. e 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualita' di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui al detto art. 146 (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili), essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio, per cui si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. - dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilita' del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, e del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, cit. e 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualita' di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui al detto art. 146 (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili), essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio, per cui si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte