Sentenza 158/1982 (ECLI:IT:COST:1982:158)
Massima numero 11620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/07/1982; Decisione del
21/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11619
Titolo
SENT. 158/82 B. STUPEFACENTI - ACQUISTO E DETENZIONE PER USO PERSONALE - POTERE DEL PRETORE DI ACCERTARE IL PRESUPPOSTO PER LA DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE - NON HA NATURA GIURISDIZIONALE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 158/82 B. STUPEFACENTI - ACQUISTO E DETENZIONE PER USO PERSONALE - POTERE DEL PRETORE DI ACCERTARE IL PRESUPPOSTO PER LA DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE - NON HA NATURA GIURISDIZIONALE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il potere del pretore di accertare a norma dell'art. 98 della l. n. 865 del 1975, se, in caso di acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale, sussista una delle ipotesi indicate dall'art. 80 della legge, e debba farsi luogo alla dichiarazione di non doversi procedere, non ha natura giurisdizionale penale. Pertanto la norma che attribuisce la relativa competenza al pretore non contrasta: a) con l'art. 25, primo comma, Cost., riferentesi alla funzione giurisdizionale; b) con l'art. 3 Cost., non sussistendo disparita` di trattamento tra minori quanto all'esercizio della competenza penale; c) con l'art. 24, secondo comma, Cost., perche` la competenza esercitata dal pretore non e` suscettibile di arrecare alcun pregiudizio di carattere definitivo, sfociando sempre in semplici atti di impulso che lasciano ogni decisione impregiudicata. - cfr. S.nn. 77/68, 267/74, 111/72 e 202/75.
Il potere del pretore di accertare a norma dell'art. 98 della l. n. 865 del 1975, se, in caso di acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale, sussista una delle ipotesi indicate dall'art. 80 della legge, e debba farsi luogo alla dichiarazione di non doversi procedere, non ha natura giurisdizionale penale. Pertanto la norma che attribuisce la relativa competenza al pretore non contrasta: a) con l'art. 25, primo comma, Cost., riferentesi alla funzione giurisdizionale; b) con l'art. 3 Cost., non sussistendo disparita` di trattamento tra minori quanto all'esercizio della competenza penale; c) con l'art. 24, secondo comma, Cost., perche` la competenza esercitata dal pretore non e` suscettibile di arrecare alcun pregiudizio di carattere definitivo, sfociando sempre in semplici atti di impulso che lasciano ogni decisione impregiudicata. - cfr. S.nn. 77/68, 267/74, 111/72 e 202/75.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte