Sentenza 159/1982 (ECLI:IT:COST:1982:159)
Massima numero 11621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/07/1982; Decisione del
21/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 159/82. STUPEFACENTI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DEROGA AL DIVIETO DI TESTIMONIARE DEI COIMPUTATI RITENUTI NON PUNIBILI PER AVER AGITO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 80 DELLA L. N. 865 DEL 1975 - PRETESA IRRAZIONALITA` DELLA DEROGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 159/82. STUPEFACENTI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DEROGA AL DIVIETO DI TESTIMONIARE DEI COIMPUTATI RITENUTI NON PUNIBILI PER AVER AGITO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 80 DELLA L. N. 865 DEL 1975 - PRETESA IRRAZIONALITA` DELLA DEROGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'obbligo di testimoniare, previsto dall'art. 82 della l. n. 865 del 1975, a carico di coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art. 80 della stessa legge, in deroga al divieto di cui agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, divieto riconosciuto razionale dalla stessa Corte con sentenze nn. 201 del 1974 e 154 del 1973, non e` censurabile per irragionevolezza perche`: a) la razionalita` di una norma non deve essere intesa come inderogabilita` della stessa; b) il tossicodipendente dichiarato non punibile deve essere assimilato alla persona offesa dal reato, che e` tenuta a testimoniare anche se coimputata rispetto ad uno dei reati commessi; c) la dichiarazione di non punibilita` pronunciata a norma dell'art. 98 legge citata, non avendo natura giurisdizionale renderebbe inapplicabile il divieto di testimoniare, non avendo gli interessati assunto la qualita` di imputati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80 della legge n. 865 del 1975 in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - cfr. S.nn. 154/73, 201/74 e 158/82.
L'obbligo di testimoniare, previsto dall'art. 82 della l. n. 865 del 1975, a carico di coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art. 80 della stessa legge, in deroga al divieto di cui agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, divieto riconosciuto razionale dalla stessa Corte con sentenze nn. 201 del 1974 e 154 del 1973, non e` censurabile per irragionevolezza perche`: a) la razionalita` di una norma non deve essere intesa come inderogabilita` della stessa; b) il tossicodipendente dichiarato non punibile deve essere assimilato alla persona offesa dal reato, che e` tenuta a testimoniare anche se coimputata rispetto ad uno dei reati commessi; c) la dichiarazione di non punibilita` pronunciata a norma dell'art. 98 legge citata, non avendo natura giurisdizionale renderebbe inapplicabile il divieto di testimoniare, non avendo gli interessati assunto la qualita` di imputati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80 della legge n. 865 del 1975 in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - cfr. S.nn. 154/73, 201/74 e 158/82.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte