Sentenza 160/1982 (ECLI:IT:COST:1982:160)
Massima numero 11622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  21/07/1982;  Decisione del  21/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 160/82. STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA OBBLIGATORIA NEL PROCEDIMENTO DI RICOVERO COATTIVO OSPEDALIERO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 24 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 101, settimo comma, della l. n. 685 del 1975, nel consentire all'interessato di farsi assistere da un difensore oltre che da consulenti tecnici nel procedimento per l'adozione del ricovero coattivo ospedaliero, rende gli artt. 100 e 101 della stessa legge non contrastanti con gli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, perche` il diritto di difesa risulta sufficientemente garantito da norme che assicurano la "possibilita`" dell'assistenza tecnica, non richiedendosi che l'assistenza tecnica sia imposta come obbligatoria, atteso che la misura da adottare non ha carattere penale e non si fonda sulla pericolosita` sociale del soggetto. - cfr. S.nn. 78/78, 223/76, 168/72, 69/75, 184/74 e 202/75.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte