Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto intervenuto tardivamente nel giudizio a quo e non titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4-sexies, della legge Reg. Veneto n. 11 del 2001, è dichiarato inammissibile l'intervento della società Open Fiber spa. L'intervento ad adiuvandum nel giudizio principale è tardivo e la Open Fiber spa non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altro operatore di comunicazione elettronica autorizzato, alla norma regionale censurata.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158 del 2020, n. 119 del 2020 e n. 30 del 2020, n. 237 del 2019, n. 221 del 2019, n. 159 del 2019, n. 141 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016, n. 84 del 2016; ordinanze n. 202 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenza n. 158 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020; sentenza n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019).
Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l'interveniente sia stato sospeso in attesa dell'esito dell'incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione. (Precedente citato: ordinanza n. 202 del 2020).