Sentenza 204/2024 (ECLI:IT:COST:2024:204)
Massima numero 46589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46582  46583  46584  46585  46586  46587  46588  46590  46591  46592  46593  46594  46595


Titolo
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Disciplina dei componenti dell'ordine giudiziario tributario - Asserita differenziazione di status tra categorie - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, per gli effetti sul trattamento economico dei magistrati tributari, del potere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico. L’oggetto del giudizio a quo riguarda infatti controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.



Atti oggetto del giudizio

legge  31/08/2022  n. 130  art. 1  co. 14

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 13  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23