Sentenza 161/1982 (ECLI:IT:COST:1982:161)
Massima numero 11567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
21/07/1982; Decisione del
21/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11568
Titolo
SENT. 161/82 A. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - LIMITE ALLA CORRESPONSIONE DI COMPENSI AI DIPENDENTI DERIVANTE DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 39 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 161/82 A. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - LIMITE ALLA CORRESPONSIONE DI COMPENSI AI DIPENDENTI DERIVANTE DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 39 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il legislatore ordinario non ha dato attuazione al comma quarto dell'art. 39 (ne` rientra nei poteri di questa Corte scrutinare l'opportunita` o meno della inottemperanza), e, pertanto, non si e` data vita a quella "registrazione" nella quale si risolve la legittimazione dei sindacati a stipulare, con gli ulteriori requisiti richiesti dal comma quarto, contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce; inoltre nulla ha la meccanica dell'art. 39 da vedere con il procedimento di elaborazione degli atti previsti nelle disposizioni impugnate. Ne` in tal guisa individuata la funzione dei sindacati nelle normative del '68, del '69 e del '74 si vede in qual modo ne riesca offesa la liberta` sindacale garantita dal comma primo dell'art. 39. Meritano quindi conferma le ragioni in materia gia` in precedenza esposte da questa Corte. Pertanto le disposizioni che prevedono la necessaria conformita` delle determinazioni degli enti ospedalieri agli accordi collettivi nazionali in tema di compensi ai dipendenti non possono ritenersi illegittime sotto il profilo considerato. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 40, ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, 33 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 7, commi secondo e sesto, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, conv. con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386, sollevate in riferimento all'art. 39, commi primo e quarto Cost.). - cfr. SS. nn. 106/1962, 54/1974
Il legislatore ordinario non ha dato attuazione al comma quarto dell'art. 39 (ne` rientra nei poteri di questa Corte scrutinare l'opportunita` o meno della inottemperanza), e, pertanto, non si e` data vita a quella "registrazione" nella quale si risolve la legittimazione dei sindacati a stipulare, con gli ulteriori requisiti richiesti dal comma quarto, contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce; inoltre nulla ha la meccanica dell'art. 39 da vedere con il procedimento di elaborazione degli atti previsti nelle disposizioni impugnate. Ne` in tal guisa individuata la funzione dei sindacati nelle normative del '68, del '69 e del '74 si vede in qual modo ne riesca offesa la liberta` sindacale garantita dal comma primo dell'art. 39. Meritano quindi conferma le ragioni in materia gia` in precedenza esposte da questa Corte. Pertanto le disposizioni che prevedono la necessaria conformita` delle determinazioni degli enti ospedalieri agli accordi collettivi nazionali in tema di compensi ai dipendenti non possono ritenersi illegittime sotto il profilo considerato. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 40, ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, 33 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 7, commi secondo e sesto, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, conv. con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386, sollevate in riferimento all'art. 39, commi primo e quarto Cost.). - cfr. SS. nn. 106/1962, 54/1974
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
co. 1
Costituzione
art. 39
co. 4
Altri parametri e norme interposte