Sentenza 161/1982 (ECLI:IT:COST:1982:161)
Massima numero 11568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  21/07/1982;  Decisione del  21/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11567


Titolo
SENT. 161/82 B. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - LIMITE ALLA CORRESPONSIONE DI COMPENSI AI DIPENDENTI DERIVANTE DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'attribuzione ad accordi collettivi nazionali anche futuri, per i quali non sono delineate sufficienti garanzie quanto ai tempi e alle modalita` di formazione, con la esclusione di qualsiasi norma avente forza di legge, dell'autorita` di atti idonei a porre nel nulla vuoi clausole di contratti individuali vuoi accordi a livello locale, provinciale e regionale, che concedono ai dipendenti migliori trattamenti retributivi, viola il principio della riserva di legge sull'organizzazione dei pubblici uffici. Cio` tanto piu` ove si consideri il rapporto, di recente affermato da questa Corte, tra l'art. 97 e l'art. 36 Cost., al rispetto del quale si e` riconosciuta l'influenza sull'andamento dell'amministrazione pubblica. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma secondo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (divenuto 3 con la l. 17 agosto 1974, n. 386 di conversione). - cfr. SS. nn. 68/1980, 124/1968

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte