Sentenza 162/1982 (ECLI:IT:COST:1982:162)
Massima numero 11455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 162/82 A. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AUTONOMIA FINANZIARIA - RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 162/82 A. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AUTONOMIA FINANZIARIA - RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'accreditamento delle risorse assegnate alle Regioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale presso la Tesoreria centrale dello Stato anziche` mediante versamento diretto lascia integro il potere delle Regioni di ripartire le risorse finanziarie tra le diverse destinazioni. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981 n. 119, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
L'accreditamento delle risorse assegnate alle Regioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale presso la Tesoreria centrale dello Stato anziche` mediante versamento diretto lascia integro il potere delle Regioni di ripartire le risorse finanziarie tra le diverse destinazioni. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981 n. 119, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte