Sentenza 162/1982 (ECLI:IT:COST:1982:162)
Massima numero 11456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  19/10/1982;  Decisione del  19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11455  11457  11458


Titolo
SENT. 162/82 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO - VIOLAZIONE COMPETENZA LEGISLATIVA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sistema di accreditamento delle risorse assegnate alle Regioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, essendo fondato sull'esigenza di soddisfare interessi di portata nazionale e sulla competenza spettante allo Stato in materia di credito, non viola la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di enti sanitari ed ospedalieri, ne` quella delle Province autonome in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981 n. 119, sollevata in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte