Sentenza 163/1982 (ECLI:IT:COST:1982:163)
Massima numero 11406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANCATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - RIVENDITORI DI GIORNALI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI COMMERCIANTI.
SENT. 163/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANCATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - RIVENDITORI DI GIORNALI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI COMMERCIANTI.
Testo
Il difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita` costituzionale rispetto al provvedimento che il giudice a quo deve adottare rende inammissibile la questione medesima (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti).
Il difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita` costituzionale rispetto al provvedimento che il giudice a quo deve adottare rende inammissibile la questione medesima (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte