Sentenza 163/1982 (ECLI:IT:COST:1982:163)
Massima numero 11407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  19/10/1982;  Decisione del  19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11406  11408  11409


Titolo
SENT. 163/82 B. STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORI DI GIORNALI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO - PRETESO INTRALCIO DELLA PROMOZIONE, DA PARTE DELLA REPUBBLICA, DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio non intralcia la promozione, da parte della Repubblica, dello sviluppo della cultura (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 9 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che da tale obbligo deriverebbero condizionamenti alla distribuzione della stampa che determinerebbero, in centri isolati o di assai ridotte dimensioni, la concreta impossibilita` di adeguata e pluralistica informazione incidendo negativamente sulla diffusione della cultura).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte