Sentenza 163/1982 (ECLI:IT:COST:1982:163)
Massima numero 11408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  19/10/1982;  Decisione del  19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11406  11407  11409


Titolo
SENT. 163/82 C. STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORI DI GIORNALI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO - PRETESA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ESPRIMERE IL PROPRIO PENSIERO CON LO SCRITTO O ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio - incidendo non sulla stampa, ma sul commercio dei giornali - non inceppa il diritto di esprimere il proprio pensiero con lo scritto o altro mezzo di diffusione (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 21 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che la richiesta licenza (determinerebbe, specie in piccoli centri), limitazioni alla libera diffusione e circolazione della stampa o di parte di essa e, quindi, all'informazione del libero pensiero). - V. sent. n. 48 del 1964

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte