Sentenza 247/2020 (ECLI:IT:COST:2020:247)
Massima numero 43131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/11/2020; Decisione del
05/11/2020
Deposito del 25/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso preceduto da varianti urbanistiche - Esonero dal contributo straordinario di costruzione - Violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso preceduto da varianti urbanistiche - Esonero dal contributo straordinario di costruzione - Violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 40-bis della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell'esonero dal contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. n. 380 del 2001, nelle ipotesi di cambio di destinazione d'uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis. La norma impugnata - in base alla quale, secondo una lettura combinata delle disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 5, il Comune individua gli immobili in parola provvedendo all'approvazione di una variante al Piano degli interventi, anche al fine di permetterne la modificazione di destinazione d'uso - contrasta con il citato parametro interposto, il quale impone il c.d. contributo straordinario in presenza di una variante urbanistica comportante un aumento di valore, cui lo stesso contributo è commisurato. Il legislatore regionale, nell'escludere la debenza del contributo in questione, si limita a dettare una disciplina indifferenziata centrata sulla mancanza di un aumento del carico urbanistico, mentre invece, secondo la disciplina statale, solo la dimostrata inesistenza di un aumento di valore può giustificare l'esenzione.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 40-bis della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell'esonero dal contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. n. 380 del 2001, nelle ipotesi di cambio di destinazione d'uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis. La norma impugnata - in base alla quale, secondo una lettura combinata delle disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 5, il Comune individua gli immobili in parola provvedendo all'approvazione di una variante al Piano degli interventi, anche al fine di permetterne la modificazione di destinazione d'uso - contrasta con il citato parametro interposto, il quale impone il c.d. contributo straordinario in presenza di una variante urbanistica comportante un aumento di valore, cui lo stesso contributo è commisurato. Il legislatore regionale, nell'escludere la debenza del contributo in questione, si limita a dettare una disciplina indifferenziata centrata sulla mancanza di un aumento del carico urbanistico, mentre invece, secondo la disciplina statale, solo la dimostrata inesistenza di un aumento di valore può giustificare l'esenzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
25/07/2019
n. 29
art. 11
co.
legge della Regione Veneto
23/04/2004
n. 11
art. 40
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 16
co. 4 lett. d-ter)