Sentenza 166/1982 (ECLI:IT:COST:1982:166)
Massima numero 11625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/10/1982;  Decisione del  19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11623  11624


Titolo
SENT. 166/82 C. ARMI - OMESSA DENUNCIA - EQUIPARAZIONE DELLA SANZIONE PER L'OMESSA DENUNCIA ORIGINARIA A QUELLA ULTERIORE DA EFFETTUARSI NEL LUOGO DI RESIDENZA - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'equiparazione della sanzione prevista per l'omissione originaria della denuncia di un'arma a quella stabilita per mancata reiterazione della denuncia nel luogo di nuova residenza non e` irragionevole e pertanto non contrasta con l'art. 3 della Costituzione poiche` le condizioni oggettive e soggettive delle due infrazioni non sono cosi` profondamente diverse come vorrebbero i giudici a quibus: motivi di ordine pubblico richiedono che sia conosciuto sia chi detiene l'arma sia il luogo in cui la detiene, in funzione della necessita` di intervenire tempestivamente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, 2 e 7 della l. 2 ottobre 1967 n. 895, 10 e 14 della l. 14 ottobre 1974 n. 497 in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte