Sentenza 167/1982 (ECLI:IT:COST:1982:167)
Massima numero 11627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/10/1982;  Decisione del  19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11626


Titolo
SENT. 167/82 B. ARMI - PORTO ABUSIVO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU` SFAVOREVOLE DELLE ARMI DA PUNTA E DA TAGLIO RISPETTO ALLE ARMI DA GUERRA E DA SPARO - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. .

Testo
L'inapplicabilita` all'ipotesi di porto abusivo di armi da punta e da taglio della diminuente di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, prevista per le armi da guerra e comuni da sparo, non determina una irragionevole discriminazione in danno di ipotesi criminose meno gravi, ove si consideri nel suo complesso il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi: il porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo determina una fattispecie delittuosa mentre il porto di armi da taglio e da punta e` considerato reato contravvenzionale, la cui sanzione detentiva non e` accompagnata dalla previsione di una pena patrimoniale di consistente entita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p., 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte