Procedimento amministrativo - Norme della Regione Veneto - Procedure relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Inerzia della pubblica amministrazione - Facoltà, per l'interessato, di richiedere la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost., l'art. 20 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 6-bis della legge Reg. Veneto n. 55 del 2012, prevedendo che, decorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 160 del 2010 in materia di procedure relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3, il richiedente possa presentare istanza per la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento. La norma impugnata viola le competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni poiché prevedendo un aggravio, pur di natura eventuale e facoltativa, alla procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale - che per tali ipotesi prevede l'applicazione della regola del silenzio assenso - determina un ostacolo effettivo alla libera concorrenza e compromette le finalità di semplificazione ed efficienza sottese all'istituto in parola. (Precedente citato: sentenza n. 165 del 2014).
Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) mira a istituire un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa dell'attività economica. Ciò non solo al fine di garantire, attraverso la uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilità del mercato, sì da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all'art. 41 Cost., il quale assegna, fra l'altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinché la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali. (Precedente citato: sentenza n. 15 del 2010).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di semplificazione amministrativa possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto anche l'attività amministrativa, e, quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere, possono assurgere alla qualifica di "prestazione", della quale lo Stato è competente a fissare un "livello essenziale" a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati. (Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2018, n. 62 del 2013, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 92 del 2011, n. 8 del 2011, n. 10 del 2010, n. 322 del 2009, n. 134 del 2006, n. 328 del 2006, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005).