Sentenza 168/1982 (ECLI:IT:COST:1982:168)
Massima numero 9704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 22/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/82 B. DIFFAMAZIONE - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE COL MEZZO RADIOTELEVISIVO ALLA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA (MINORE ASPREZZA DELLE PENE COMMINATE NONOSTANTE L'IDENTICA CAPACITA' OFFENSIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
SENT. 168/82 B. DIFFAMAZIONE - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE COL MEZZO RADIOTELEVISIVO ALLA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA (MINORE ASPREZZA DELLE PENE COMMINATE NONOSTANTE L'IDENTICA CAPACITA' OFFENSIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
Testo
Nell'area del comma terzo dell'art. 595 c.p., il regime della stampa, quale strumento di diffamazione, risulta modificato solo in ordine alla misura della pena, senza che venga ad essere toccato il regime degli altri mezzi di pubblicita`; mentre la specialita` di ciascuno degli schemi conglobati nel medesimo comma non consente di ravvisare in esso il "genus" rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come specialita` di maggior grado. Ne` puo` ipotizzarsi la estensione di una normativa speciale ad attivita` diverse, atteso che speciali tutte - rispetto al modulo generale del comma primo dell'art. 595 c.p. - sono pur sempre le normative che disciplinano la diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicita` (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9, 13 L. 18 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr. sent. n.42/77
Nell'area del comma terzo dell'art. 595 c.p., il regime della stampa, quale strumento di diffamazione, risulta modificato solo in ordine alla misura della pena, senza che venga ad essere toccato il regime degli altri mezzi di pubblicita`; mentre la specialita` di ciascuno degli schemi conglobati nel medesimo comma non consente di ravvisare in esso il "genus" rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come specialita` di maggior grado. Ne` puo` ipotizzarsi la estensione di una normativa speciale ad attivita` diverse, atteso che speciali tutte - rispetto al modulo generale del comma primo dell'art. 595 c.p. - sono pur sempre le normative che disciplinano la diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicita` (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9, 13 L. 18 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr. sent. n.42/77
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte