Sentenza 169/1982 (ECLI:IT:COST:1982:169)
Massima numero 11569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 169/82. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA' DELLA TUTELA REPRESSIVA DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE AI SINDACATI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ANCHE IN RELAZIONE A SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - QUESTIONI FONDATE SU DUE INTERPRETAZIONI CONTRAPPOSTE DEL MEDESIMO COMPLESSO NORMATIVO - DIFFICILE INTELLEGIBILITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI POSTI A BASE DELLE SINGOLE QUESTIONI - INCERTA FORMULAZIONE DEL PETITUM - NECESSITA' DI SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 169/82. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA' DELLA TUTELA REPRESSIVA DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE AI SINDACATI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ANCHE IN RELAZIONE A SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - QUESTIONI FONDATE SU DUE INTERPRETAZIONI CONTRAPPOSTE DEL MEDESIMO COMPLESSO NORMATIVO - DIFFICILE INTELLEGIBILITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI POSTI A BASE DELLE SINGOLE QUESTIONI - INCERTA FORMULAZIONE DEL PETITUM - NECESSITA' DI SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Una stessa ordinanza che solleva il giudizio di costituzionalita` non puo` fondarsi su due interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice a quo, dovendo invece il giudice che solleva la questione operare esso stesso una precisa scelta interpretativa: in effetti senza tale scelta non si potrebbe identificare il "chiesto" alla Corte costituzionale (o meglio il thema decidendum sottoposto al giudice della costituzionalita` delle leggi) ne` sarebbe dimostrata la rilevanza della eccepita illegittimita` perche` proposta "in astratto". Nella specie l'antinomia delle letture interpretative e` cosi` radicale, da rendere veramente ancipiti le ordinanze della Sezioni Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicita` dell'oggetto presentato al suo giudizio. D'altra parte, anche considerate singolarmente le due questioni, quanto alla prima, risulta di difficile intellegibilita` il presupposto che la sostiene e quanto alla seconda, risulta incerto l'oggetto della pronunzia richiesta a questa Corte, mentre la natura del suo petitum implicito comporta una scelta tra le soluzioni possibili che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri del giudice delle leggi. La Corte non e` dunque in grado di passare all'esame del merito delle questioni concernenti l'applicabilita` delle norme repressive della condotta antisindacale ai sindacati del personale degli enti pubblici non economici anche in relazione a singoli rapporti di lavoro. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1 e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, comma primo, Cost.). - cfr. SS. nn. 118/1976, 81/1982
Una stessa ordinanza che solleva il giudizio di costituzionalita` non puo` fondarsi su due interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice a quo, dovendo invece il giudice che solleva la questione operare esso stesso una precisa scelta interpretativa: in effetti senza tale scelta non si potrebbe identificare il "chiesto" alla Corte costituzionale (o meglio il thema decidendum sottoposto al giudice della costituzionalita` delle leggi) ne` sarebbe dimostrata la rilevanza della eccepita illegittimita` perche` proposta "in astratto". Nella specie l'antinomia delle letture interpretative e` cosi` radicale, da rendere veramente ancipiti le ordinanze della Sezioni Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicita` dell'oggetto presentato al suo giudizio. D'altra parte, anche considerate singolarmente le due questioni, quanto alla prima, risulta di difficile intellegibilita` il presupposto che la sostiene e quanto alla seconda, risulta incerto l'oggetto della pronunzia richiesta a questa Corte, mentre la natura del suo petitum implicito comporta una scelta tra le soluzioni possibili che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri del giudice delle leggi. La Corte non e` dunque in grado di passare all'esame del merito delle questioni concernenti l'applicabilita` delle norme repressive della condotta antisindacale ai sindacati del personale degli enti pubblici non economici anche in relazione a singoli rapporti di lavoro. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1 e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, comma primo, Cost.). - cfr. SS. nn. 118/1976, 81/1982
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte