Sentenza 170/1982 (ECLI:IT:COST:1982:170)
Massima numero 9269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 170/82 C. IMPORTAZIONE DI QUANTITA' MODICHE E NON MODICHE - STESSA PENA EDITTALE - POSSIBILITA' DI GRADUARE LA PENA - RAGIONEVOLEZZA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 170/82 C. IMPORTAZIONE DI QUANTITA' MODICHE E NON MODICHE - STESSA PENA EDITTALE - POSSIBILITA' DI GRADUARE LA PENA - RAGIONEVOLEZZA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
Ragionevolmente il legislatore ha inteso punire, senza distinguere tra importazione di modiche e di non modiche quantita`, comportamenti idonei ad accrescere il quantitativo di sostanze stupefacenti presenti nel territorio nazionale e quindi di ancor maggiore pericolosita` che non quelli attinenti alla mera circolazione del quantitativo preesistente. Cosi` operando inoltre si e` adempiuto a precisi obblighi internazionali, secondo cui lo Stato era ed e` impegnato a punire qualsiasi forma di importazione di sostanze stupefacenti. Ne` e` censurabile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, salvo il caso di palese irrazionalita`, la misura della pena comminata dalle norme denunziate, prevista peraltro con un'ampia possibilita` di variazione tra il minimo e il massimo, di modo che se ne possa adeguare l'entita` al caso concreto. Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale, degli artt. 71, 72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Ragionevolmente il legislatore ha inteso punire, senza distinguere tra importazione di modiche e di non modiche quantita`, comportamenti idonei ad accrescere il quantitativo di sostanze stupefacenti presenti nel territorio nazionale e quindi di ancor maggiore pericolosita` che non quelli attinenti alla mera circolazione del quantitativo preesistente. Cosi` operando inoltre si e` adempiuto a precisi obblighi internazionali, secondo cui lo Stato era ed e` impegnato a punire qualsiasi forma di importazione di sostanze stupefacenti. Ne` e` censurabile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, salvo il caso di palese irrazionalita`, la misura della pena comminata dalle norme denunziate, prevista peraltro con un'ampia possibilita` di variazione tra il minimo e il massimo, di modo che se ne possa adeguare l'entita` al caso concreto. Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale, degli artt. 71, 72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte