Sentenza 170/1982 (ECLI:IT:COST:1982:170)
Massima numero 9270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 170/82 D. DETENZIONE DI QUANTITA' NON MODICA DI CANNABIS INDICA - PUNIBILITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART.3 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 170/82 D. DETENZIONE DI QUANTITA' NON MODICA DI CANNABIS INDICA - PUNIBILITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART.3 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
E' riservata al potere discrezionale del legislatore la valutazione della nocivita` delle droghe, valutazione i cui risultati non sono sindacabili dalla Corte, a meno che non ne sia evidente l'arbitrarieta`. Le convenzioni internazioni, che hanno ricevuto la piu` larga adesione e alle quali l'Italia si e` obbligata ad adempiere, includono la cannabis indica nelle sostanze stupefacenti la cui diffusione va inibita e penalmente sanzionata. Va del pari ritenuto inconferente il richiamo alla nocivita` dell'uso di bevande alcooliche, dovendosi ritenere che il legislatore, nel nostro contesto storico sociale, abbia ragionevolmente apprezzato l'entita` del danno che per l'ordinato vivere sociale comporta l'uso di tali bevande col penalizzare soltanto l'ubriachezza manifesta (sent. n. 104 del 1982). Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 71, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
E' riservata al potere discrezionale del legislatore la valutazione della nocivita` delle droghe, valutazione i cui risultati non sono sindacabili dalla Corte, a meno che non ne sia evidente l'arbitrarieta`. Le convenzioni internazioni, che hanno ricevuto la piu` larga adesione e alle quali l'Italia si e` obbligata ad adempiere, includono la cannabis indica nelle sostanze stupefacenti la cui diffusione va inibita e penalmente sanzionata. Va del pari ritenuto inconferente il richiamo alla nocivita` dell'uso di bevande alcooliche, dovendosi ritenere che il legislatore, nel nostro contesto storico sociale, abbia ragionevolmente apprezzato l'entita` del danno che per l'ordinato vivere sociale comporta l'uso di tali bevande col penalizzare soltanto l'ubriachezza manifesta (sent. n. 104 del 1982). Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 71, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte