Sentenza 171/1982 (ECLI:IT:COST:1982:171)
Massima numero 12155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/82 A. PARTE CIVILE - REVOCA - MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI - REVOCA OPE LEGIS DELLA COSTITUZIONE - DEDOTTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA.
SENT. 171/82 A. PARTE CIVILE - REVOCA - MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI - REVOCA OPE LEGIS DELLA COSTITUZIONE - DEDOTTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA.
Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., dell'art. 102 c.p.p., mancando ogni riferimento al caso concreto, ed esaurendosi il contenuto dell'ordinanza in mere considerazioni astratte ed apodittiche, con conseguente inosservanza del disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., dell'art. 102 c.p.p., mancando ogni riferimento al caso concreto, ed esaurendosi il contenuto dell'ordinanza in mere considerazioni astratte ed apodittiche, con conseguente inosservanza del disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte