Sentenza 247/2020 (ECLI:IT:COST:2020:247)
Massima numero 43133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/11/2020; Decisione del
05/11/2020
Deposito del 25/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico - Esonero dal contributo di costruzione - Lamentata violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico - Esonero dal contributo di costruzione - Lamentata violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 40-bis della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio. La norma impugnata non contraddice la normativa statale interposta - espressione di principi in materia di governo del territorio - in base al quale, anche nel caso particolare di cambio di destinazione d'uso, l'obbligo di corresponsione del contributo è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio. Il comma 5 dell'art. 40-bis della legge regionale, infatti, subordina espressamente l'esonero suddetto al mancato aumento del carico urbanistico, oltre che al riconoscimento di un interesse pubblico e alla sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988, n. 13 del 1980).
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 40-bis della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio. La norma impugnata non contraddice la normativa statale interposta - espressione di principi in materia di governo del territorio - in base al quale, anche nel caso particolare di cambio di destinazione d'uso, l'obbligo di corresponsione del contributo è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio. Il comma 5 dell'art. 40-bis della legge regionale, infatti, subordina espressamente l'esonero suddetto al mancato aumento del carico urbanistico, oltre che al riconoscimento di un interesse pubblico e alla sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988, n. 13 del 1980).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
25/07/2019
n. 29
art. 11
co.
legge della Regione Veneto
23/04/2004
n. 11
art. 40
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 16
co. 1