Sentenza 171/1982 (ECLI:IT:COST:1982:171)
Massima numero 12157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/82 C. PARTE CIVILE - REVOCA - ART. 102 C.P.P. - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DI TALE DISPOSIZIONE, DA RIFERIRSI ALLE SOLE ASSENZE ED ALLONTANAMENTI VERIFICATISI AL MOMENTO IN CUI LA PARTE CIVILE HA L'ONERE DI PRESENTARE LE CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONSEGUENTE NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DI TALE NORMA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST., NELLA PARTE IN CUI DISPONE LA REVOCA AUTOMATICA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA ESSA DISPOSTA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMPARIZIONE O DEL SUO ALLONTANAMENTO DALL'UDIENZA.
SENT. 171/82 C. PARTE CIVILE - REVOCA - ART. 102 C.P.P. - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DI TALE DISPOSIZIONE, DA RIFERIRSI ALLE SOLE ASSENZE ED ALLONTANAMENTI VERIFICATISI AL MOMENTO IN CUI LA PARTE CIVILE HA L'ONERE DI PRESENTARE LE CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONSEGUENTE NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DI TALE NORMA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST., NELLA PARTE IN CUI DISPONE LA REVOCA AUTOMATICA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA ESSA DISPOSTA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMPARIZIONE O DEL SUO ALLONTANAMENTO DALL'UDIENZA.
Testo
Secondo il "diritto vivente", l'art. 102, commi primo e secondo, c.p.p. va inteso in maniera restrittiva, nel senso, cioe', che non ogni assenza o allontanamento della parte civile comporta la revoca della costituzione, ma soltanto quello verificatosi al momento in cui essa ha l'onere di presentare le conclusioni: cio' perche' lo scopo della legge e' quello di evitare che la parte civile, con il suo comportamento omissivo, possa ritardare la conclusione del procedimento penale. Il regime della revoca non e', quindi, applicabile allorquando, essendosi l'assenza o l'allontanamento verificati in momenti diversi l'inconveniente in parola rimane di fatto escluso. Cio' premesso, la disomogeneita' delle posizioni della parte civile e dell'imputato, per un verso, e la possibilita' per la parte civile di esercitare, nonostante la revoca, l'azione civile in sede propria, per un altro verso, escludono che l'art. 102 c.p.p., violi rispettivamente gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - S. 193/1974; 55/1971; 99/1973; 165/1975.
Secondo il "diritto vivente", l'art. 102, commi primo e secondo, c.p.p. va inteso in maniera restrittiva, nel senso, cioe', che non ogni assenza o allontanamento della parte civile comporta la revoca della costituzione, ma soltanto quello verificatosi al momento in cui essa ha l'onere di presentare le conclusioni: cio' perche' lo scopo della legge e' quello di evitare che la parte civile, con il suo comportamento omissivo, possa ritardare la conclusione del procedimento penale. Il regime della revoca non e', quindi, applicabile allorquando, essendosi l'assenza o l'allontanamento verificati in momenti diversi l'inconveniente in parola rimane di fatto escluso. Cio' premesso, la disomogeneita' delle posizioni della parte civile e dell'imputato, per un verso, e la possibilita' per la parte civile di esercitare, nonostante la revoca, l'azione civile in sede propria, per un altro verso, escludono che l'art. 102 c.p.p., violi rispettivamente gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - S. 193/1974; 55/1971; 99/1973; 165/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte