Sentenza 172/1982 (ECLI:IT:COST:1982:172)
Massima numero 10045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 172/82 A. ELEZIONI - CAMERA DEI DEPUTATI - MAGISTRATI CANDIDATI ALLE ELEZIONI E NON ELETTI - DIVIETO, PER I MAGISTRATI NON APPARTENENTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI, DI ESERCITARE LE FUNZIONI PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI NELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI - ASSERITA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI PUBBLICI ED AI MAGISTRATI APPARTENENTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 172/82 A. ELEZIONI - CAMERA DEI DEPUTATI - MAGISTRATI CANDIDATI ALLE ELEZIONI E NON ELETTI - DIVIETO, PER I MAGISTRATI NON APPARTENENTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI, DI ESERCITARE LE FUNZIONI PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI NELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI - ASSERITA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI PUBBLICI ED AI MAGISTRATI APPARTENENTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il comune dovere di imparzialita` non permette di parificare i magistrati ai pubblici dipendenti, essendo dalla Costituzione riservata solo ai primi, per la natura della loro funzione, una disciplina del tutto particolare che, da un lato, assicura una posizione peculiare, e, dall'altro, comporta correlativamente l'imposizione di speciali doveri; inoltre, al magistrato e` affidata la tutela giurisdizionale del cittadino rispetto agli atti della pubblica amministrazione e cio` esclude la possibilita` di parificazione tra il giudice, a cui spetta tale potere, e il pubblico funzionario, sugli atti del quale il potere stesso viene esercitato; infine, non sono applicabili ai magistrati, per la loro posizione costituzionale, gli istituti connessi con il principio gerarchico. Mancando, pertanto, il requisito dell'omogeneita` delle situazioni giuridiche, non viola il principio di eguaglianza la norma che sancisce soltanto per i magistrati e non anche per i dipendenti della pubblica amministrazione il divieto di esercitare le funzioni nella circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni per cinque anni dalla mancata elezione. Ne` e` irrazionale il fatto che tale divieto concerna soltanto i magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori, in quanto questi, se non vi fosse l'incompatibilita` in esame, dovrebbero necessariamente ed esclusivamente occuparsi di processi relativi alla circoscrizione in cui hanno posto la propria candidatura, mentre per il magistrato della giurisdizione superiore, che ha competenza su tutto il territorio nazionale, la cognizione di tali processi e` puramente eventuale ed episodica, e comunque evitabile. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 cost. - della questione di legittimita` costituzionae dell' art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S. n. 145/76 e n.100/81.
Il comune dovere di imparzialita` non permette di parificare i magistrati ai pubblici dipendenti, essendo dalla Costituzione riservata solo ai primi, per la natura della loro funzione, una disciplina del tutto particolare che, da un lato, assicura una posizione peculiare, e, dall'altro, comporta correlativamente l'imposizione di speciali doveri; inoltre, al magistrato e` affidata la tutela giurisdizionale del cittadino rispetto agli atti della pubblica amministrazione e cio` esclude la possibilita` di parificazione tra il giudice, a cui spetta tale potere, e il pubblico funzionario, sugli atti del quale il potere stesso viene esercitato; infine, non sono applicabili ai magistrati, per la loro posizione costituzionale, gli istituti connessi con il principio gerarchico. Mancando, pertanto, il requisito dell'omogeneita` delle situazioni giuridiche, non viola il principio di eguaglianza la norma che sancisce soltanto per i magistrati e non anche per i dipendenti della pubblica amministrazione il divieto di esercitare le funzioni nella circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni per cinque anni dalla mancata elezione. Ne` e` irrazionale il fatto che tale divieto concerna soltanto i magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori, in quanto questi, se non vi fosse l'incompatibilita` in esame, dovrebbero necessariamente ed esclusivamente occuparsi di processi relativi alla circoscrizione in cui hanno posto la propria candidatura, mentre per il magistrato della giurisdizione superiore, che ha competenza su tutto il territorio nazionale, la cognizione di tali processi e` puramente eventuale ed episodica, e comunque evitabile. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 cost. - della questione di legittimita` costituzionae dell' art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S. n. 145/76 e n.100/81.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte