Sentenza 172/1982 (ECLI:IT:COST:1982:172)
Massima numero 10046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/10/1982; Decisione del
19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 172/82 B. ELEZIONI - CAMERA DEI DEPUTATI - MAGISTRATI CANDIDATI ALLE ELEZIONI E NON ELETTI - DIVIETO DI ESERCITARE LE FUNZIONI PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI NELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI - ASSERITA INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE E DI QUELLO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO PER CHI E' CHIAMATO A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 172/82 B. ELEZIONI - CAMERA DEI DEPUTATI - MAGISTRATI CANDIDATI ALLE ELEZIONI E NON ELETTI - DIVIETO DI ESERCITARE LE FUNZIONI PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI NELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI - ASSERITA INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE E DI QUELLO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO PER CHI E' CHIAMATO A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo` ritenersi irrazionale o arbitraria la norma che vieta al magistrato di esercitare le funzioni giurisdizionali nella medesima circoscrizione in cui, avendovi svolto una campagna elettorale, ha verosimilmente potuto contrarre, secondo l'id quod plerumque accidit, rapporti della piu` diversa natura, che potrebbero far apparire dubbia la correttezza delle sue decisioni; anche il limite temporale dei cinque anni non sembra arbitrariamente fissato dal legislatore, in quanto rientra nel potere discrezionale di quest'ultimo stabilire il termine entro cui possono ritenersi eliminate le possibili implicazioni personalistiche di una campagna elettorale. Non e`, poi, invocabile nella fattispecie l'art. 51, terzo comma, Cost., in quanto "conservare il posto" vuol dire soltanto mantenere il rapporto di impiego o di lavoro, ma non gia` continuare nell'esercizio delle funzioni espletate dall'impiegato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51, primo e terzo comma Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S.n. 6 del 1960.
Non puo` ritenersi irrazionale o arbitraria la norma che vieta al magistrato di esercitare le funzioni giurisdizionali nella medesima circoscrizione in cui, avendovi svolto una campagna elettorale, ha verosimilmente potuto contrarre, secondo l'id quod plerumque accidit, rapporti della piu` diversa natura, che potrebbero far apparire dubbia la correttezza delle sue decisioni; anche il limite temporale dei cinque anni non sembra arbitrariamente fissato dal legislatore, in quanto rientra nel potere discrezionale di quest'ultimo stabilire il termine entro cui possono ritenersi eliminate le possibili implicazioni personalistiche di una campagna elettorale. Non e`, poi, invocabile nella fattispecie l'art. 51, terzo comma, Cost., in quanto "conservare il posto" vuol dire soltanto mantenere il rapporto di impiego o di lavoro, ma non gia` continuare nell'esercizio delle funzioni espletate dall'impiegato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51, primo e terzo comma Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S.n. 6 del 1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 51
co. 3
Altri parametri e norme interposte