Sentenza 172/1982 (ECLI:IT:COST:1982:172)
Massima numero 10047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/10/1982;  Decisione del  19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10045  10046


Titolo
SENT. 172/82 C. ELEZIONI - CAMERA DEI DEPUTATI - MAGISTRATI CANDIDATI E NON ELETTI - DIVIETO DI ESERCITARE LE FUNZIONI NELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI - OBBLIGATORIETA' DEL TRASFERIMENTO - ASSERITA SOTTRAZIONE AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DEL POTERE DI VALUTARE L'OPPORTUNITA' DEL TRASFERIMENTO STESSO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 107, primo comma, Cost. attribuisce al Consiglio superiore della magistratura soltanto la competenza a pronunciare il provvedimento di trasferimento ad altra sede, ma non prescrive affatto che la valutazione dei motivi debba essere necessariamente rimessa caso per caso alla discrezionalita` dello stesso Consiglio, e non possa, invece, essere fatta direttamente dalla legge con una disposizione generale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 107, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 107  co. 1

Altri parametri e norme interposte