Ordinanza 174/1982 (ECLI:IT:COST:1982:174)
Massima numero 14554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/10/1982;  Decisione del  19/10/1982
Deposito del 26/10/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 174/82. CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON COPERTO DA ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE - CONFIGURABILITA' DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI REATO - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI IMMEDIATA CONTESTAZIONE O DELLA NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI PENALI, DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITI CODICISTICI ALL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IUS SUPERVENIENS: DEPENALIZZAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 32 CITATO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 32, comma primo, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti), in quanto non prevede "l'obbligo di immediata contestazione o della notificazione delle violazioni penali, di cui allo stesso articolo", ed in quanto parifica, nella sanzione, le diverse contravvenzioni di circolazione di veicolo senza assicurazione e circolazione con assicurazione stipulata con ente non autorizzato; nonche' degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen., in quanto limitano al solo caso di compimento degli atti istruttori l'obbligo della comunicazione giudiziaria. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' entrata infatti in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, con l'art. 33 lett. e), ha depenalizzato la contravvenzione prevista nell'art. 32, primo comma, della legge n. 990 del 1969, per cui e' necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della normativa sopravvenuta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte