Sentenza 175/1982 (ECLI:IT:COST:1982:175)
Massima numero 10003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
25/10/1982; Decisione del
25/10/1982
Deposito del 10/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10004
Titolo
SENT. 175/82 A. ENTI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA E LIMITAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - QUESTIONE GIA' DECISA (SENT. N. 103/1977) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 175/82 A. ENTI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA E LIMITAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - QUESTIONE GIA' DECISA (SENT. N. 103/1977) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, lett. d) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 interpretati nel senso che il divieto, da essi disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercitare attivita` libero-professionale presso case di cura private, abbia carattere perentorio ed operi comunque, dopo il 31 dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia assicurato la disponibilita` di appositi ambienti qualitativamente idonei per l'esercizio dell'attivita` professionale all'interno dell'ospedale. Tale questione e` stata invero gia` dichiarata non fondata con la sentenza n. 103 del 1977 e manifestamente infondata con l'ord. n. 7 del 1979. - cfr. S. n. 103/1977 e O. n. 7/1979
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, lett. d) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 interpretati nel senso che il divieto, da essi disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercitare attivita` libero-professionale presso case di cura private, abbia carattere perentorio ed operi comunque, dopo il 31 dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia assicurato la disponibilita` di appositi ambienti qualitativamente idonei per l'esercizio dell'attivita` professionale all'interno dell'ospedale. Tale questione e` stata invero gia` dichiarata non fondata con la sentenza n. 103 del 1977 e manifestamente infondata con l'ord. n. 7 del 1979. - cfr. S. n. 103/1977 e O. n. 7/1979
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte