Sentenza 175/1982 (ECLI:IT:COST:1982:175)
Massima numero 10004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
25/10/1982; Decisione del
25/10/1982
Deposito del 10/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10003
Titolo
SENT. 175/82 B. ENTI OSPEDALIERI - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - IMPOSSIBILITA' PER IL PAZIENTE DI FARSI CURARE DAL MEDICO OSPEDALIERO DI FIDUCIA - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - DIRITTO ALLA SALUTE - DIRITTO FONDAMENTALE - NON IMPLICA ANCHE IL DIRITTO DI SCELTA DEL MEDICO DI FIDUCIA - TUTELA ASSICURATA NEI LIMITI OGGETTIVI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI.
SENT. 175/82 B. ENTI OSPEDALIERI - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - IMPOSSIBILITA' PER IL PAZIENTE DI FARSI CURARE DAL MEDICO OSPEDALIERO DI FIDUCIA - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - DIRITTO ALLA SALUTE - DIRITTO FONDAMENTALE - NON IMPLICA ANCHE IL DIRITTO DI SCELTA DEL MEDICO DI FIDUCIA - TUTELA ASSICURATA NEI LIMITI OGGETTIVI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI.
Testo
Il bene della salute e` certamente tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione, e l'infermo ha pieno e incondizionato diritto a fruire del relativo servizio pubblico, apprestato con apparati di personale ed attrezzature a cio` strumentalmente preordinate. Peraltro, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura va assicurato nei limiti oggettivi derivanti dalle esigenze organizzative e funzionali delle strutture ospedaliere, ed a tali limiti soggiace la possibilita` di scelta del medico di fiducia facendo ricorso all'attivita` libero-professionale dei sanitari ospedalieri. Non viola percio` l'art. 32 Cost. il fatto che il divieto disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercitare attivita` libero-professionale presso case di cura private, abbia carattere perentorio ed operi in ogni caso, dopo il 31 dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia assicurato la disponibilita` di appositi ambienti qualitativamente idonei per l'esercizio dell'attivita` professionale all'interno dell'ospedale. (Infondatezza, in riferimento all'art. 32 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, lett. d) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). - cfr. SS. nn. 103/1977, 21/1964, 149/1969 e O. n. 7/1979.
Il bene della salute e` certamente tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione, e l'infermo ha pieno e incondizionato diritto a fruire del relativo servizio pubblico, apprestato con apparati di personale ed attrezzature a cio` strumentalmente preordinate. Peraltro, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura va assicurato nei limiti oggettivi derivanti dalle esigenze organizzative e funzionali delle strutture ospedaliere, ed a tali limiti soggiace la possibilita` di scelta del medico di fiducia facendo ricorso all'attivita` libero-professionale dei sanitari ospedalieri. Non viola percio` l'art. 32 Cost. il fatto che il divieto disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercitare attivita` libero-professionale presso case di cura private, abbia carattere perentorio ed operi in ogni caso, dopo il 31 dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia assicurato la disponibilita` di appositi ambienti qualitativamente idonei per l'esercizio dell'attivita` professionale all'interno dell'ospedale. (Infondatezza, in riferimento all'art. 32 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, lett. d) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). - cfr. SS. nn. 103/1977, 21/1964, 149/1969 e O. n. 7/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte