Sentenza 180/1982 (ECLI:IT:COST:1982:180)
Massima numero 11571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
25/10/1982; Decisione del
25/10/1982
Deposito del 10/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 180/82. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI D'INVALIDITA' - COLLEGAMENTO DELL'INVALIDITA' ALLA CAPACITA' DI GUADAGNO RIDOTTA A MENO DI UN TERZO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NEL DETERMINARE LA MISURA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 180/82. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI D'INVALIDITA' - COLLEGAMENTO DELL'INVALIDITA' ALLA CAPACITA' DI GUADAGNO RIDOTTA A MENO DI UN TERZO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NEL DETERMINARE LA MISURA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti, da un lato, e delle disponibilita` finanziarie dall'altro lato rientra nella discrezionalita` del legislatore ordinario. Discrezionalita` che questa Corte, che e` priva dei necessari poteri istruttori, non puo` sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalita` dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate; il che e` da escludere nella specie in cui le esigenze di vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono calcolate al livello delle pensioni minime. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 l. 3 giugno 1975, n. 160, sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost.). - cfr. SS. nn. 128/1973, 160/1974, 160/1971
La determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti, da un lato, e delle disponibilita` finanziarie dall'altro lato rientra nella discrezionalita` del legislatore ordinario. Discrezionalita` che questa Corte, che e` priva dei necessari poteri istruttori, non puo` sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalita` dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate; il che e` da escludere nella specie in cui le esigenze di vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono calcolate al livello delle pensioni minime. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 l. 3 giugno 1975, n. 160, sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost.). - cfr. SS. nn. 128/1973, 160/1974, 160/1971
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte