Sentenza 185/1982 (ECLI:IT:COST:1982:185)
Massima numero 11472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
08/11/1982; Decisione del
08/11/1982
Deposito del 17/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 185/82. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 185/82. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le "materie di contabilita` pubblica" riservate dall'art. 103 secondo comma Cost. alla Corte dei Conti ricomprendono attivita` che hanno ad oggetto beni che sono gia` entrati nelle disponibilita` del soggetto pubblico e che danno luogo essenzialmente a rapporti di servizio tra tale soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, siano o meno legati da rapporto di pubblico impiego. In questo ambito non rientrano le norme concernenti la predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere tributario, e quindi i rapporti che, per quanto attiene alle entrate dello Stato, si sostanziano nell'accertamento tributario. Consegue da cio` che la l. n. 825 del 1971, affidando ad appositi giudici la definizione delle controversie in materia tributaria, non ha intaccato la materia attribuita dall'art. 103, comma secondo, alla Corte dei conti. Ne` puo` ritenersi violata la disposizione sesta disp. trans. Cost. per i motivi gia` affermati da questa Corte con sentenza n. 215/1976. La censura del giudice a quo volta a sostenere la maggiore idoneita` della Corte dei conti a svolgere i compiti ora affidati alle commissioni si sostanzia in un giudizio di merito sulle scelte politiche del legislatore inibito alla Corte dall'art. 28 della l. 11 marzo 1953 n. 87. Non e` pertanto fondata - in riferimento agli artt. 103, comma secondo, 97 commi primo e secondo e sesta disp. trans. Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 n. 14 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (delega al Governo per la riforma tributaria) e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario). - Cfr. sent. n. 68/1971 - " " 215/1976
Le "materie di contabilita` pubblica" riservate dall'art. 103 secondo comma Cost. alla Corte dei Conti ricomprendono attivita` che hanno ad oggetto beni che sono gia` entrati nelle disponibilita` del soggetto pubblico e che danno luogo essenzialmente a rapporti di servizio tra tale soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, siano o meno legati da rapporto di pubblico impiego. In questo ambito non rientrano le norme concernenti la predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere tributario, e quindi i rapporti che, per quanto attiene alle entrate dello Stato, si sostanziano nell'accertamento tributario. Consegue da cio` che la l. n. 825 del 1971, affidando ad appositi giudici la definizione delle controversie in materia tributaria, non ha intaccato la materia attribuita dall'art. 103, comma secondo, alla Corte dei conti. Ne` puo` ritenersi violata la disposizione sesta disp. trans. Cost. per i motivi gia` affermati da questa Corte con sentenza n. 215/1976. La censura del giudice a quo volta a sostenere la maggiore idoneita` della Corte dei conti a svolgere i compiti ora affidati alle commissioni si sostanzia in un giudizio di merito sulle scelte politiche del legislatore inibito alla Corte dall'art. 28 della l. 11 marzo 1953 n. 87. Non e` pertanto fondata - in riferimento agli artt. 103, comma secondo, 97 commi primo e secondo e sesta disp. trans. Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 n. 14 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (delega al Governo per la riforma tributaria) e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario). - Cfr. sent. n. 68/1971 - " " 215/1976
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte