Sentenza 187/1982 (ECLI:IT:COST:1982:187)
Massima numero 9615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  08/11/1982;  Decisione del  08/11/1982
Deposito del 17/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 187/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE VENETO - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO A MANSIONI SUPERIORI - CONTROVERSIE TRA LE PARTI CIRCA L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME - OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA' DELLE NORME - RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
Nel caso in cui vi sia contrasto tra le parti circa l'applicabilita` di una norma ed il giudice dubiti della legittimita` costituzionale della stessa, requisito per la ammissibilita` della relativa questione e l'adeguata valutazione dei presupposti per l'applicazione della norma (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 50, ventiduesimo comma, della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di attribuire, all'atto del primo inquadramento, la qualifica immediatamente superiore ove l'attribuzione di compiti propri di tale qualifica risulti da atto formale della Giunta ed i compiti superiori siano svolti da almeno sei mesi, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 117 della Costituzione dal TAR per il Veneto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte