Sentenza 188/1982 (ECLI:IT:COST:1982:188)
Massima numero 9272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  08/11/1982;  Decisione del  08/11/1982
Deposito del 17/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9271  9273


Titolo
SENT. 188/82 B. ALIMENTI - FRODI ALIMENTARI - DIVIETO DI ZUCCHERAGGIO DEL VINO - EQUIPARAZIONE QUOAD POENAM AL DIVIETO DI MOSTI E VINI ARTIFICIALI - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
Poiche` e` indimostrato che lo zuccheraggio del vino sia pratica innocua per la salute, mentre e` verosimile che il divieto di zuccheraggio tuteli la produzione vinicola meridionale e poiche` d'altra parte il giudice ha facolta` di graduare congruamente la pena detentiva (risultando fissa solo quella pecuniaria) non e` fondata la questione dell'irragionevole equiparazione della pena prevista per lo zuccheraggio del vino con quella della produzione del mosto artificiale, in base al disposto dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte