Ordinanza 190/1982 (ECLI:IT:COST:1982:190)
Massima numero 14557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  08/11/1982;  Decisione del  08/11/1982
Deposito del 17/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 190/82. CREDITO AGRARIO - ORDINAMENTO - SANZIONI - SANZIONI A CARICO DEL DEBITORE CHE DETERIORI O DISTRAGGA GLI OGGETTI SOTTOPOSTI AL PRIVILEGIO SPECIALE PREVISTO DALLA STESSA LEGGE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - dell'art. 10, comma primo, del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, conv. in legge 5 luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), secondo il quale il debitore di un credito agrario, che deteriori o distragga gli oggetti sottoposti al privilegio speciale previsto dalla stessa legge, e' punito con le pene comminate dall'art. 203 cod. pen. abrogato, sostituito dall'art. 334 cod. pen. attuale, riguardante il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro e le relative sanzioni penali. Con la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale, sopraggiunta nel corso del giudizio di costituzionalita', sono state infatti apportate sostanziali innovazioni al riguardo, prevedendosi fra l'altro (art. 87) la punibilita' a querela del reato di soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o sequesto giudiziario o conservativo, e stabilendosi, altresi', (art. 99) che, per i reati perseguibili a querela, nel caso in cui e' pendente il procedimento, come nella specie, il giudice informi la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela, decorrendo il termine dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della prospettata questione, tenendo conto delle nuove norme intervenute in materia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte