Ordinanza 191/1982 (ECLI:IT:COST:1982:191)
Massima numero 14558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  08/11/1982;  Decisione del  08/11/1982
Deposito del 17/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 191/82. LOTTO, LOTTERIA - LOTTO PUBBLICO - RIFORMA - SANZIONI - SANZIONI A CARICO DI CHI ESERCITA LA RIFFA - CONFIGURAZIONE COME REATO FINANZIARIO, SIA PURE SOLO CONTRAVVENZIONALE, DELL'ESERCIZIO DELLA RIFFA - FINALITA' DI TUTELA DEL MONOPOLIO DELLO STATO RELATIVAMENTE AL GIOCO DEL LOTTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALLE SITUAZIONI DI MONOPOLIO - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 43 Cost. - dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), ai sensi del quale "e' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico" e "colui che offre la riffa e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila"; questione prospettata in quanto la configurazione come reato finanziario, sia pur solo contravvenzionale, dell'esercizio della riffa mirerebbe a tutelare il monopolio dello Stato relativamente al gioco del lotto, e pertanto contrasterebbe con il succitato articolo della Costituzione, il quale riconosce alla legge il potere di "riservare originariamente o trasferire allo Stato determinate imprese o categorie di imprese solo a fini di utilita' generale", e precisamente solo se "si riferiscano a servizi pubblici essenziali o fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale". Posteriormente all'ordinanza di rimessione si sono infatti succedute e sono entrate in vigore leggi che hanno profondamente e variamente ridisciplinato il sistema sanzionatorio, e tra queste e' compresa la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 39 dispone che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria e punite con la sola ammenda", per cui si appalesa necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta e surriportata norma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte