Sentenza 195/1982 (ECLI:IT:COST:1982:195)
Massima numero 9570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
18/11/1982; Decisione del
18/11/1982
Deposito del 19/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 195/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E TUTELA DEI LAVORATORI - ISTITUTI DI PATRONATO - PERSONALITA' GIURIDICA - QUALIFICAZIONE COME ENTI DI DIRITTO PRIVATO CON LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI PRECEDENTE DISCIPLINA - INFLUENZA SUI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO PER ADDEBITI CONNESSI ALLA NATURA PUBBLICA DEGLI ENTI, COME RICONOSCIUTA DA UNA COSTANTE GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI ORDINARI - QUESTIONE SE TALE LEGGE CONTENGA NORME PENALI PIU' FAVOREVOLI AL REO - INDAGINE RISERVATA AL GIUDICE A QUO - PRETESO ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO - ASSERITA INDEBITA INGERENZA DEL LEGISLATORE NEI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO, MEDIANTE APPLICAZIONE RETROATTIVA - INSUFFICIENTE DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 195/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E TUTELA DEI LAVORATORI - ISTITUTI DI PATRONATO - PERSONALITA' GIURIDICA - QUALIFICAZIONE COME ENTI DI DIRITTO PRIVATO CON LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI PRECEDENTE DISCIPLINA - INFLUENZA SUI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO PER ADDEBITI CONNESSI ALLA NATURA PUBBLICA DEGLI ENTI, COME RICONOSCIUTA DA UNA COSTANTE GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI ORDINARI - QUESTIONE SE TALE LEGGE CONTENGA NORME PENALI PIU' FAVOREVOLI AL REO - INDAGINE RISERVATA AL GIUDICE A QUO - PRETESO ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO - ASSERITA INDEBITA INGERENZA DEL LEGISLATORE NEI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO, MEDIANTE APPLICAZIONE RETROATTIVA - INSUFFICIENTE DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' insufficientemente specificato il thema decidendum quando l'ordinanza di rimessione, oscillando tra il piano della legge considerata per intero e il piano della "disposizione" o della "norma", impedisce di cogliere gli esatti termini della questione proposta. In particolare, nel sollevare la questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, recante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita` giuridica degli istituti di patronato cui veniva riconosciuta la natura di enti privati (in difformita` dalla giurisprudenza formatasi che era uniforme nell'attribuire ai detti istituti natura pubblica), il giudice a quo, mentre si duole della indebita ingerenza del legislatore (nei procedimenti penali in corso per concorso in peculato a carico degli amministratori dei predetti organismi) mediante l'adozione di una legge interpretativa diretta a neutralizzare gli effetti delle decisioni pronunciate dall'autorita` giudiziaria ordinaria, ha omesso di compiere la necessaria indagine volta a stabilire se la legge stessa sia riconducibile o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., e quindi applicabile al procedimento penale in corso quale legge piu` favorevole al reo. Vale pertanto a determinare una ragione di inammissibilita` della questione, per omessa individuazione dell'oggetto della denunzia, il tenore dell'ordinanza che non contesta la privatizzazione ex nunc degli istituti di patronato (art. 1), ma la sola retroattivita` della introdotta disciplina di natura interpretativa, sicche` risulta persino incerto se lo stesso art. 1 della legge resti coinvolto nella sua interezza nel dubbio di costituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, in riferimento all'art. 104, comma primo, Cost., e per eccesso di potere legislativo). cfr. Sentt. nn. 118/57, 77/64, 175/74, 152/82.
E' insufficientemente specificato il thema decidendum quando l'ordinanza di rimessione, oscillando tra il piano della legge considerata per intero e il piano della "disposizione" o della "norma", impedisce di cogliere gli esatti termini della questione proposta. In particolare, nel sollevare la questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, recante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita` giuridica degli istituti di patronato cui veniva riconosciuta la natura di enti privati (in difformita` dalla giurisprudenza formatasi che era uniforme nell'attribuire ai detti istituti natura pubblica), il giudice a quo, mentre si duole della indebita ingerenza del legislatore (nei procedimenti penali in corso per concorso in peculato a carico degli amministratori dei predetti organismi) mediante l'adozione di una legge interpretativa diretta a neutralizzare gli effetti delle decisioni pronunciate dall'autorita` giudiziaria ordinaria, ha omesso di compiere la necessaria indagine volta a stabilire se la legge stessa sia riconducibile o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., e quindi applicabile al procedimento penale in corso quale legge piu` favorevole al reo. Vale pertanto a determinare una ragione di inammissibilita` della questione, per omessa individuazione dell'oggetto della denunzia, il tenore dell'ordinanza che non contesta la privatizzazione ex nunc degli istituti di patronato (art. 1), ma la sola retroattivita` della introdotta disciplina di natura interpretativa, sicche` risulta persino incerto se lo stesso art. 1 della legge resti coinvolto nella sua interezza nel dubbio di costituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, in riferimento all'art. 104, comma primo, Cost., e per eccesso di potere legislativo). cfr. Sentt. nn. 118/57, 77/64, 175/74, 152/82.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte