Sentenza 196/1982 (ECLI:IT:COST:1982:196)
Massima numero 9894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
18/11/1982; Decisione del
18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 196/82 E. COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPOSIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 196/82 E. COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPOSIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'indipendenza del giudice va verificata, piu` che sulla base delle norme che disciplinano la sua nomina, sulla base della norme che regolano la sua funzione, e tale indipendenza e` garantita quando la legge affida ad un magistrato la scelta delle persone chiamate a comporre le Commissioni tributarie sia pure su designazione di enti ed uffici pubblici e stabilisce tassativamente i casi in cui i detti membri debbano cessare dal servizio o essere dichiarati decaduti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 108, comma secondo, Cost., degli artt. 2 e 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie siano presiedute dagli intendenti di finanza e composte per una meta` da persone scelte fra quelle designate dalle province e dai comuni e per l'altra meta` da persone scelte in elenche formati dagli intendenti di finanza).
L'indipendenza del giudice va verificata, piu` che sulla base delle norme che disciplinano la sua nomina, sulla base della norme che regolano la sua funzione, e tale indipendenza e` garantita quando la legge affida ad un magistrato la scelta delle persone chiamate a comporre le Commissioni tributarie sia pure su designazione di enti ed uffici pubblici e stabilisce tassativamente i casi in cui i detti membri debbano cessare dal servizio o essere dichiarati decaduti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 108, comma secondo, Cost., degli artt. 2 e 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie siano presiedute dagli intendenti di finanza e composte per una meta` da persone scelte fra quelle designate dalle province e dai comuni e per l'altra meta` da persone scelte in elenche formati dagli intendenti di finanza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte