Sentenza 197/1982 (ECLI:IT:COST:1982:197)
Massima numero 11348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  18/11/1982;  Decisione del  18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 197/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE E CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale, la mancata indicazione della disposizione da applicare nel caso concreto e l'omessa motivazione in punto di rilevanza determinano l'inammissibilita` della questione. (Inammissibilita`, per indeterminatezza dell'oggetto e carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, recante norme di attuazione dello Statuto T.A.A., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 4, 5 e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948 n. 5, di approvazione dello Statuto T.A.A., e 116 Cost. nella parte in cui si conferiscono alla Regione poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito, senza indicare quale parte della complessa disciplina fosse applicabile nel caso concreto, ne` motivare sui profili della rilevanza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte