Sentenza 198/1982 (ECLI:IT:COST:1982:198)
Massima numero 9275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
18/11/1982; Decisione del
18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 198/82 B. STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI GIORNALE - ART. 3 L. 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 - GRANDI PERIODICI - INCONVENIENTI DI FATTO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 198/82 B. STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI GIORNALE - ART. 3 L. 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 - GRANDI PERIODICI - INCONVENIENTI DI FATTO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
Una volta ammessa, la necessita` della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla legge, le modalita` di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella discrezionalita` del legislatore, ovviamente nei limiti della ragionevolezza. L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione e` posto piu` degli altri in grado di seguire tutta l'attivita` del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalita`. Invero tale scelta, come la Corte ebbe gia` occasione di affermare sin dalla sentenza n. 3 del 1956, rappresenta un momento di particolare rilievo nella evoluzione della legislazione sulla stampa facendo coincidere, a differenza del regime originario, che identificava il responsabile in un soggetto estraneo al periodico, il soggetto stesso con chi del periodico "e` in effetti la guida e l'ispiratore". Cio` non toglie, ovviamente, che la situazione dei grandi periodici, le cui ampie dimensioni comportano crescente complessita` delle strutture, vastita` di materiale elaborato, molteplicita` di edizioni locali, si presenti con aspetti peculiari rispetto alla problematica in esame. Ne` puo` negarsi che l'attuale disciplina comporti inconvenienti per quanto riguarda le difficolta` che il responsabile unico puo` incontrare nell'osservanza degli obblighi che gli incombono. Trattasi tuttavia di circostanze inerenti alle modalita` di fatto dell'attuazione della disciplina che, come tali, non rientrano direttamente nella previsione normativa e non sono quindi idonee, di per se`, a costituire motivo di illegittimita` costituzionale. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 l. 8 febbraio 1948, n. 47, promossa in riferimento all'art. 3 Cost.
Una volta ammessa, la necessita` della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla legge, le modalita` di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella discrezionalita` del legislatore, ovviamente nei limiti della ragionevolezza. L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione e` posto piu` degli altri in grado di seguire tutta l'attivita` del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalita`. Invero tale scelta, come la Corte ebbe gia` occasione di affermare sin dalla sentenza n. 3 del 1956, rappresenta un momento di particolare rilievo nella evoluzione della legislazione sulla stampa facendo coincidere, a differenza del regime originario, che identificava il responsabile in un soggetto estraneo al periodico, il soggetto stesso con chi del periodico "e` in effetti la guida e l'ispiratore". Cio` non toglie, ovviamente, che la situazione dei grandi periodici, le cui ampie dimensioni comportano crescente complessita` delle strutture, vastita` di materiale elaborato, molteplicita` di edizioni locali, si presenti con aspetti peculiari rispetto alla problematica in esame. Ne` puo` negarsi che l'attuale disciplina comporti inconvenienti per quanto riguarda le difficolta` che il responsabile unico puo` incontrare nell'osservanza degli obblighi che gli incombono. Trattasi tuttavia di circostanze inerenti alle modalita` di fatto dell'attuazione della disciplina che, come tali, non rientrano direttamente nella previsione normativa e non sono quindi idonee, di per se`, a costituire motivo di illegittimita` costituzionale. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 l. 8 febbraio 1948, n. 47, promossa in riferimento all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte