Sentenza 198/1982 (ECLI:IT:COST:1982:198)
Massima numero 9276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  18/11/1982;  Decisione del  18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9274  9275


Titolo
SENT. 198/82 C. STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI GIORNALE - ART. 57 C.P. - NATURA - PERIODICI LOCALI E A DIFFUSIONE NAZIONALE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. INSUSSISTENZA.

Testo
L'art. 1 l. 4 marzo 1958 n. 127, riformulando l'art. 57 c.p., delinea la responsabilita` del direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalita` della responsabilita` penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa e` espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale e` appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati". A maggior ragione, quindi, attualmente, e` valido quanto gia` affermato dalla Corte con la sentenza n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilita` del direttore, cioe` che questi risponde "per fatto proprio", per lo meno perche` tra la sua omissione e l'evento c'e` un nesso di causalita` materiale "al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita` il connotato della personalita`". Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilita` del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso. In tal modo l'unitarieta` della disciplina della responsabilita` penale del direttore di un periodico posta all'art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale, risponde ad un principio di razionalita` sufficiente ad escludere il contrasto con l'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte