Sentenza 199/1982 (ECLI:IT:COST:1982:199)
Massima numero 9277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  18/11/1982;  Decisione del  18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9278  9279


Titolo
SENT. 199/82 A. ARMI - COLLEZIONE DI ARMI COMUNI - SUCCESSIONE NELLA RACCOLTA DI ARMI DA GUERRA GIA' AUTORIZZATA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - SANZIONE PIU' GRAVE PER LA COLLEZIONE CHE PER IL TRASFERIMENTO DELLE ARMI DA GUERRA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO.

Testo
Le due fattispecie penali, contemplate rispettivamente dai commi secondo e ottavo dell'art. 10 l. 18 aprile 1975, n. 110, sono oggettivamente diverse e cio` giustifica il trattamento differenziato. Infatti l'ipotesi di chi fa collezioni di armi senza aver richiesto la licenza al Questore e, quindi, senza che la competente autorita` di P.S. ne sia a conoscenza, e` stata ritenuta piu` grave di quella in cui versa chi viene a trovarsi nel possesso di armi da guerra per le quali il suo dante causa aveva gia` ottenuta la licenza di raccolta. Non sussiste, quindi, la denunciata violazione del principio di eguaglianza ne` e` fondata la censura di violazione dell'art. 97 Cost. poiche`, il comma sesto dell'art. 10 non prevede alcun invito della Pubblica Amministrazione a munirsi della licenza di collezione di armi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte