Sentenza 199/1982 (ECLI:IT:COST:1982:199)
Massima numero 9278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
18/11/1982; Decisione del
18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 199/82 B. ARMI - COLLEZIONE DI ARMI - DETENZIONE DI ARMI - DIVERSITA' DEI PRESUPPOSTI PER LA LICENZA - OMESSA DENUNZIA DI DETENZIONE DI SINGOLE ARMI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA
SENT. 199/82 B. ARMI - COLLEZIONE DI ARMI - DETENZIONE DI ARMI - DIVERSITA' DEI PRESUPPOSTI PER LA LICENZA - OMESSA DENUNZIA DI DETENZIONE DI SINGOLE ARMI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA
Testo
Il reato di detenzione di armi comuni da sparo senza licenza concorre con quello di omessa denuncia di detenzione delle singole armi. E' evidente la diversita` tra la denuncia e la licenza per collezione: la denuncia concerne una o piu` armi, che non superino il limite imposto dalla legge, ed e` atto immediatamente successivo all'acquisto delle armi stesse; la licenza per collezione concerne armi in numero superiore a quel limite e deve essere rilasciata prima della detenzione dell'arma o delle armi che eccedono tale limite. La previsione della licenza per collezione trova la sua ratio nella necessita` di soddisfare quelle esigenze di difesa e di sicurezza sociale che impongono un effettivo controllo delle armi. E per realizzare in modo efficace tale controllo non e` sufficiente la presentazione di piu` denuncie concernenti ciascuna singola arma, perche` occorre una valutazione preventiva dei requisiti soggettivi e della capacita` tecnica del richiedente. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 commi sesto, ottavo, nono, decimo l. 18 aprile 1975, n. 110, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Il reato di detenzione di armi comuni da sparo senza licenza concorre con quello di omessa denuncia di detenzione delle singole armi. E' evidente la diversita` tra la denuncia e la licenza per collezione: la denuncia concerne una o piu` armi, che non superino il limite imposto dalla legge, ed e` atto immediatamente successivo all'acquisto delle armi stesse; la licenza per collezione concerne armi in numero superiore a quel limite e deve essere rilasciata prima della detenzione dell'arma o delle armi che eccedono tale limite. La previsione della licenza per collezione trova la sua ratio nella necessita` di soddisfare quelle esigenze di difesa e di sicurezza sociale che impongono un effettivo controllo delle armi. E per realizzare in modo efficace tale controllo non e` sufficiente la presentazione di piu` denuncie concernenti ciascuna singola arma, perche` occorre una valutazione preventiva dei requisiti soggettivi e della capacita` tecnica del richiedente. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 commi sesto, ottavo, nono, decimo l. 18 aprile 1975, n. 110, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte