Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e irragionevolezza - Non fondatezza della questione - Invito al legislatore ad una complessiva rimeditazione del regime di procedibilità delle diverse ipotesi del reato in esame.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 590-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma, il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se, quanto meno nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 590-bis cod. pen., non può negarsi che esse appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa, e che a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, potrebbe discutersi dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, tuttavia tali considerazioni non sono sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenute di particolare allarme sociale. D'altra parte, il rimettente sollecita un intervento che restauri la procedibilità a querela anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma, così investendo anche violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumità altrui. Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, non può ritenersi ingiustificato il differente regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria, ove si consideri che quest'ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore miranti a evitare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva". Rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen., i quali ne suggeriscono una complessiva rimeditazione. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2019 e n. 88 del 2019).
In linea generale, le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati. (Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016; ordinanza n. 178 del 2003).