Ordinanza 200/1982 (ECLI:IT:COST:1982:200)
Massima numero 14559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/11/1982;  Decisione del  18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 200/82. FURTO - SANZIONI - FURTO SEMPLICE E FURTO CON AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA - PUNIZIONE DEL COLPEVOLE CON LE PENE STABILITE PER IL FURTO CON DESTREZZA ANCHE QUANDO IL FATTO-REATO SIA CONSISTITO NELL'IMPOSSESSAMENTO, SENZA ALCUNA VIOLENZA, DI UNA SOMMA DI DANARO O DI UN SOGGETTO DI VALORE MANIFESTAMENTE IRRISORIO - ASSERITO CONTRASTO CON PRECETTI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen., sollevate: in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del colpevole con le pene in esse stabilite, anche quando il fatto-reato sia consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; nonche' con riguardo agli artt. 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve entita', si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro, che non troverebbe giustificazione rispetto alle analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si e' macchiato di piu' gravi delitti, senza che, d'altra parte, la pena detentiva possa servire in siffatti modestissimi casi-limite, ai fini rieducativi di cui al citato art. 27, comma terzo, Cost.. La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", frattanto sopravvenuta, ha infatti profondamente modificato l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi (art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il limite di un mese, ed ha quindi creato una situazione del tutto nuova che sembra corrispondere a quella auspicata dai giudici a quibus, per cui la dedotta illegittimita' deve essere ora valutata alla stregua della sopravvenuta normativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte