Ordinanza 201/1982 (ECLI:IT:COST:1982:201)
Massima numero 14260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
18/11/1982; Decisione del
18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 201/82. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - REVISIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA - ATTRIBUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE IL PROCEDIMENTO ACCERTATIVO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI DECADENZA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 201/82. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - REVISIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA - ATTRIBUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE IL PROCEDIMENTO ACCERTATIVO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI DECADENZA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 76 e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata in quanto detta disposizione attribuirebbe all'Amministrazione finanziaria la possibilita' di svolgere il procedimento accertativo dopo la scadenza dei termini di decadenza, con cio' instaurando: a) una situazione di disuguaglianza rispetto alla possibilita' di ricorso del contribuente; b) l'inosservanza dei principi e dei criteri direttivi della delega che raccomandava la tutela del contribuente e la semplificazione dei rapporti tributari; c) una situazione di grave squilibrio tra l'interesse pubblico e quelli concorrenti dei privati. Nel frattempo e' infatti sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, contenente norme integrative e correttive del precedente decreto n. 636 del 1972, il cui art. 13 ha integralmente sostituito la disposizione impugnata per cui s'impone un nuovo esame della rilevanza della proposta questione.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 76 e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata in quanto detta disposizione attribuirebbe all'Amministrazione finanziaria la possibilita' di svolgere il procedimento accertativo dopo la scadenza dei termini di decadenza, con cio' instaurando: a) una situazione di disuguaglianza rispetto alla possibilita' di ricorso del contribuente; b) l'inosservanza dei principi e dei criteri direttivi della delega che raccomandava la tutela del contribuente e la semplificazione dei rapporti tributari; c) una situazione di grave squilibrio tra l'interesse pubblico e quelli concorrenti dei privati. Nel frattempo e' infatti sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, contenente norme integrative e correttive del precedente decreto n. 636 del 1972, il cui art. 13 ha integralmente sostituito la disposizione impugnata per cui s'impone un nuovo esame della rilevanza della proposta questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte