Ordinanza 202/1982 (ECLI:IT:COST:1982:202)
Massima numero 14560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
18/11/1982; Decisione del
18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 202/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCANZA DI ALCUN RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - CASO SPECIFICO.
ORD. 202/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCANZA DI ALCUN RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - CASO SPECIFICO.
Testo
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorita' giurisdizionale, che sollevi questione di legittimita' costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilita' per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilita'. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorita' giurisdizionale, che sollevi questione di legittimita' costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilita' per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilita'. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte