Ordinanza 202/1982 (ECLI:IT:COST:1982:202)
Massima numero 14561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
18/11/1982; Decisione del
18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 202/82 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA STESSA - FATTISPECIE.
ORD. 202/82 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA STESSA - FATTISPECIE.
Testo
Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione non incide in alcun modo sulla definizione della controversia di merito. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) - in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. - poiche' nell'ordinanza di rimessione si riconosce che la copia del ricorso era stata dalla parte presentata entro l'anno, si' che erroneamente era stata pronunciata declaratoria di estinzione del processo ben quarantasei giorni prima della scadenza del termine di decadenza, per la qual ragione la rilevanza della dedotta questione non si e' in realta' mai verificata, tant'e' vero che la stessa Commissione tributaria remittente non ha nemmeno ritenuto di sospendere la trattazione del ricorso, di cui ha ordinato la restituzione al ruolo).
Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione non incide in alcun modo sulla definizione della controversia di merito. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) - in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. - poiche' nell'ordinanza di rimessione si riconosce che la copia del ricorso era stata dalla parte presentata entro l'anno, si' che erroneamente era stata pronunciata declaratoria di estinzione del processo ben quarantasei giorni prima della scadenza del termine di decadenza, per la qual ragione la rilevanza della dedotta questione non si e' in realta' mai verificata, tant'e' vero che la stessa Commissione tributaria remittente non ha nemmeno ritenuto di sospendere la trattazione del ricorso, di cui ha ordinato la restituzione al ruolo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte